(Pubblicata nel suppl. ord. n. 5 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In armonia con gli obiettivi delle politiche di sviluppo rurale e al fine di valorizzare, attraverso l'organizzazione e la qualificazione di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad alta vocazione vitivinicola, olivicola e per i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d'origine) e successive modificazioni, al regolamento (CEE) n. 2081/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, al regolamento (CEE) n. 2082/1992 del Consiglio, del 14 luglio 1992, al decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 169 (Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli d'oliva vergini ed extravergini), la Regione, in attuazione della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle "strade del vino"), promuove e disciplina, nell'ambito del proprio territorio, la realizzazione delle "strade del vino", delle "strade dell'olio di oliva" e delle "strade dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali", di seguito denominate "strade".