(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  5  al  Bollettino ufficiale della
               Regione Lazio n. 22 del 10 agosto 2001)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                              Finalita'
    1.  In  armonia  con  gli  obiettivi  delle politiche di sviluppo
rurale  e  al  fine  di valorizzare, attraverso l'organizzazione e la
qualificazione  di un'offerta turistica di tipo integrato, le aree ad
alta   vocazione   vitivinicola,   olivicola   e   per   i   prodotti
agroalimentari  tipici e tradizionali, con particolare riferimento ai
luoghi  delle  produzioni  qualitative  di cui alla legge 10 febbraio
1992,  n.  164  (Nuova  disciplina  delle  denominazioni d'origine) e
successive  modificazioni,  al  regolamento  (CEE)  n.  2081/1992 del
Consiglio,  del 14 luglio 1992, al regolamento (CEE) n. 2082/1992 del
Consiglio,  del  14 luglio  1992,  al  decreto  del  Ministro  per le
politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350 ed alla legge
5 febbraio  1992,  n.  169  (Disciplina  per  il riconoscimento della
denominazione  di  origine  controllata  degli oli d'oliva vergini ed
extravergini),  la Regione, in attuazione della legge 27 luglio 1999,
n.  268  (Disciplina delle "strade del vino"), promuove e disciplina,
nell'ambito  del  proprio  territorio, la realizzazione delle "strade
del  vino",  delle  "strade  dell'olio  di oliva" e delle "strade dei
prodotti agroalimentari tipici e tradizionali", di seguito denominate
"strade".